La Corte di Cassazione, con la sentenza 21091/10, ha stabilito che non vi è nessun obbligo nella segnalazione e nel posizionamento dei rilevatori di velocità (Autovelox). Questo è valido nel caso in cui gli stessi siano posizionati direttamente dalla Polizia Municipale, e la loro gestione non sia appaltata a privati.
La questione è sorta quando un automobilista della provincia di Reggio Calabria è stato colto a superare il limite di velocità. Inizialmente il tribunale di Locri aveva annullato la sanzione perché l’apparecchiatura era posizionata "su un tratto di strada non menzionato nel decreto prefettizio". Il Comune si è però opposto alla sanzione e la Cassazione gli ha dato ragione.
I giudici della Cassazione hanno anche stabilito che non è necessario che ogni autovelox sia omologato (visto che quello usato per registrare l’infrazione non lo era), ma è sufficiente che lo sia il modello depositato nelle sedi ministeriali, cui i vari apparecchi si conformano.
Fonte: http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=s ... numero=999