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Approvato il nuovo Codice della Strada 2010

Per parlare di tutti i problemi, legati alla sicurezza, che abbiamo potuto riscontrare...

Moderatore: matteo666

Approvato il nuovo Codice della Strada 2010

Messaggiodi ufo » gio lug 29, 2010 8:15 pm

E’ passato ieri in Senato il nuovo Codice della Strada, con DDL 1720. 145 i voti a favore, 122 astenuti e nessun voto contrario. Diverse le novità, alcune importanti ed utili, altre di più dubbio valore. In ogni caso il ministro delle Infrastrutture Matteoli si dice soddisfatto. Ecco in sintesi alcune nuove regole, tratte dal sito motoblog.it.

Zero alcol per i neopatentati. Divieto di vendere alcolici negli autogrill dopo le 22 e divieto assoluto di bere anche un solo goccio di alcol per chi ha preso la patente da meno di tre anni. Il disegno di legge che vieta la vendita degli alcolici nei locali pubblici scatterà alle tre di notte e durerà fino alle sei di mattina. Chi ha avuto la patente sospesa avrà la concessione di tre ore al giorno di guida per recarsi al lavoro o per assistere un familiare disabile.

Via libera alla targa personalizzata e visita medica ogni due anni gli ultraottantenni che continuano a guidare. Altra mini-stretta sulle minicar su cui diventano obbligatorie le cinture di sicurezza e sui motorini: decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro). NB: Per quanto riguarda la "targa personalizzata" pensiamo, come riportato su altri siti, che si intenda in realtà la "targa personale", cioè legata al proprietario e non al mezzo. Da non confondere quindi con le targhe americane che possono essere, quelle sì, personalizzate a piacere.

Facoltà per le società autostradali di portare i limiti a 150 km/h nei tratti a tre corsie dotati di tutor, a patto che non ci siano curve e che sul tratto di strada interessato non siano avvenuti incidenti mortali.

Il testo completo del DDL 1720 lo trovate al link http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/f ... &id=427897.
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Re: Approvato il nuovo Codice della Strada 2010

Messaggiodi ufo » gio lug 29, 2010 8:19 pm

Ecco l'analisi dell'ASAPS (http://www.asaps.it/) riguardo alle novità introdotte dal DDL 1720 in materia di mezzi a due ruote.

Le novità per le moto
Tramontata l’ipotesi di rendere obbligatori il casco integrale in luogo di quello jet, paraschiena, giacche e pantaloni con le protezioni è passata una chicca che già due anni addietro suscitò molte perplessità: l’obbligo del seggiolino per i bambini.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 170 del C.d.S., fermo restando il divieto di trasporto sui motocicli e ciclomotori a due ruote di minori fino a 5 anni, “Il trasporto dei minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. E continua introducendo un limite dei velocità basato non sull’età ma sulla statura dei bambini. Se infatti questa è inferiore a 1,5 metri, il limite sarà di 60 km/h, ovviamente al di fuori dell’ambito urbano dove vige il limite dei 50 km/h.

Ci sfugge la connessione tra altezza del trasportato e limite di velocità, che avremmo potuto capire, ma non approvare, per l’obbligo del seggiolino. Se quest’ultimo serve infatti a garantire (ma è tutto da dimostrare) un migliore alloggiamento del pargolo, avrebbe avuto senso vincolarlo all’altezza piuttosto che all’età.

Quale che sia la motivazione della scelta, resta la nostra perplessità nell’imporre l’obbligo di un dispositivo la cui efficacia non è dimostrata; anzi, l’esperienza ci insegna che in caso di scivolata maggiore è la libertà di svincolarsi dalla moto maggiore la possibilità di non farsi male. Un seggiolino - ci auguriamo senza obbligo di cinture (ma ancora nulla si sa sulle sue caratteristiche costruttive) - finirà con il costituire un ostacolo alla capacità di scivolare lontano dal veicolo.

La norma attualmente in vigore prevede un criterio più sensato: obbliga il passeggero ad accomodarsi in sella usando i sostegni previsti in fase di omologazione. Tradotto: vuol dire che se il pupo non arriva a poggiare saldamente i piedi sulle pedane e sorreggersi alle maniglie, in moto non può andare. Sul mercato non abbiamo visto moto o scooter con quote tali da rendere possibile a un bambino piccolissimo di stare in sella in modo adeguato, quindi già questo vuol dire consentire il trasporto solo da una certa età in su. Per esperienza vi possiamo dire dai 7/8 anni.

Il seggiolino abbassa questa soglia di età, perché consente di alloggiare anche bimbi più piccoli.

Il motivo per cui alcuni seggiolini in commercio sono fuorilegge è che, sfruttando il trasportato le pedane del seggiolino e non quelle della moto, c’è una violazione della norma.

La contrarietà non è solo nostra. In una lettera anche l’ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, denuncia l’incongruità di una norma che invece di fare un passo in avanti in favore della sicurezza ne percorre molti indietro, rischiando “…paradossalmente, di ottenere l’effetto opposto, provocando un aumento delle vittime e un aggravamento delle lesioni tra l’utenza più giovane e vulnerabile delle due ruote a motore”.

Ci auguriamo che alla Camera prevalga il buon senso e l’obbligo del seggiolino sia cancellato.

Un’occasione sprecata l’innalzamento delle sanzioni pecuniarie (art. 97 C.d.S.) per chi elabora ciclomotori e minicar, che aumentano da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro per chi produce e commercializza ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 km/h e da un minimo 148 a 594 euro per chi vi circola. Introdotta anche una sanzione pecuniaria da 389 a 1.556 euro per “…chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti…”. Supponiamo che la norma sia rivolta ai meccanici piuttosto che al ragazzetto che elabora lo scooter nel suo garage. Certo che, così come formulata, il dubbio resta.

Obbligo delle cinture per chi guida le minicar e divieto del loro utilizzo da parte di chi ha avuto la patente sospesa.

Un’occasione sprecata, dicevamo, perché in questo caso, come in molti altri, si è preferita la comoda strada dell’innalzamento delle sanzioni, da sempre inefficace, piuttosto che le più proficue opere di prevenzione ed educazione.

Mototaxi e targa personale

Introdotta la licenza taxi anche per moto e sidecar. La targa diventa personale: segue il proprietario e non il veicolo e può essere abbinata a un solo veicolo per volta. Di quest’ultima novità non se ne sentiva particolarmente l’esigenza.


Sul sito dell'ASAPS trovate molti altri articoli interessanti. Consiglio di visitarlo.
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Re: Approvato il nuovo Codice della Strada 2010

Messaggiodi ufo » gio lug 29, 2010 8:27 pm

Segnalo anche a tutti i proprietari di animali l'interessante articolo di LaZampa.it che analizza le novità introdotte dal decreto in favore degli animali!
http://www.lastampa.it/lazampa/girata.a ... 9&sezione=
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Re: Approvato il nuovo Codice della Strada 2010

Messaggiodi ufo » dom set 12, 2010 11:32 am

Segnalo a tutti gli interessati un dossier messo a disposizione del Senato che presenta una scheda di lettura di ogni singolo articolo del DDL 1720. Gli articoli vengono spiegati e commentati uno per uno per semplificare la comprensione degli stessi.
http://www.senato.it/documenti/reposito ... er_148.pdf

Credo possa essere interessante segnalare l'articolo 10:
"L'articolo 10 introduce la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A. Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata formazione: almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata, ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
".
L'idea è interessante, ma sembra un po' troppo laborioso ottenere l'autorizzazione. Per guidare con un anno d'anticipo il gioco non vale la candela...
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